La PSC Holding, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comunica ai propri clienti che le lavorazioni cantieristiche sono sospese, proseguono con regolarità le attività Professionali, urbanistiche, catastali etc..

Come previsto, il decreto non sospende le attività professionali rientranti nel codice Ateco al numero 71 “Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudo ed analisi tecniche” (nella fattispecie: codice Ateco 71.12.30 “Attività tecniche svolte dai geometri”), tali attività potranno essere svolte restando comunque ferme le raccomandazioni cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11/3/2020.

 Si riporta di seguito, stralcio del decreto:   

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

 Art. 1.

      Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale  

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
  2. a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’alle-gato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività pro-fessionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
  3. b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasfe-rirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 Art. 2.

      Disposizioni finali  

  1. Le disposizioni del presente decreto producono ef-fetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’or-dinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

 Fonte: gazzetta ufficiale Repubblica Italiana Anno 161° - Numero 76,  domenica 22 marzo 2020.

 

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